La contraffazione del marchio ? definita come qualsiasi produzione consapevole, distribuzione o intenzione di distribuire articoli recanti un marchio contraffatto. L’articolo sar? considerato un marchio contraffatto se contiene un marchio che lo identifichi come proveniente da una fonte normalmente associata alla distribuzione del prodotto, ma di fatto non proviene da tale fonte. In generale, si presume che chiunque sia in possesso di 25 o pi? articoli recanti un marchio contraffatto possieda tali articoli con l’intento di distribuirli.
L’applicazione delle leggi sulla contraffazione dei marchi ha lo scopo di proteggere i potenziali consumatori, come nel caso di tutte le politiche sui marchi. Sebbene la legge sui marchi estenda generalmente la protezione ai marchi che non sono stati registrati fintanto che sono stati utilizzati nel commercio, l’applicazione delle leggi sulla contraffazione dei marchi ? subordinata al fatto che quel marchio sia stato registrato presso l’ufficio governativo. Ci? fornisce un ulteriore incentivo ai titolari di marchi per registrare i loro marchi.
Trovare un’intenzione di distribuzione ? spesso un elemento essenziale per stabilire una rivendicazione di contraffazione del marchio. L’intenzione di distribuire generalmente richiede una determinazione soggettiva basata sui fatti in questione, sebbene essere in possesso di 25 o pi? di un determinato articolo sia un punto di riferimento comune tra le regioni. Naturalmente, questo numero pu? cambiare a seconda delle circostanze circostanti e del tipo di articolo. Se l’oggetto ? qualcosa che le persone in genere non hanno a portata di mano in numero elevato, sar? pi? facile per il pubblico ministero dimostrare l’intenzione di distribuirlo.
I benchmark variano da regione a regione, ma il valore cumulativo degli elementi di solito determina il livello della sanzione. Se il valore cumulato dei beni recanti il ??marchio contraffatto ? basso, il reato ? tipicamente considerato delitto. Pu? essere considerato delitto di secondo o terzo grado se il valore cumulato dei prodotti recanti il ??marchio contraffatto ? significativo.
Spesso, i parametri di riferimento per determinare le sanzioni saranno il volume delle merci contraffatte. In altre parole, maggiore ? il numero di oggetti contraffatti in possesso del presunto falsario, maggiori saranno le sanzioni. In genere, ci sar? una multa con la possibilit? di scontare una pena detentiva fino a un anno, sebbene i giudici abbiano discrezionalit? nel variare le sanzioni in base all’egregio dei fatti. Inoltre, gli oggetti recanti i marchi contraffatti saranno sequestrati dalle autorit? competenti.